Può costituire oggetto di registrazione come disegno o modello l’aspetto di un intero prodotto o di una sua parte che risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto stesso.
Il disegno ha carattere bidimensionale (ad esempio, le linee o i colori di un prodotto), mentre il modello ha carattere tridimensionale, come la forma del prodotto.
I disegni o modelli possono anche essere costituiti dalla combinazione di tutti gli elementi sopra descritti.
L’aspetto e la forma di un prodotto possono accedere anche ad altre tutele previste dalla proprietà intellettuale, come il diritto d’autore o il diritto dei marchi, senza contare le norme previste in materia di concorrenza sleale.
Cos’è il design?
Cosa si registra un oggetto di design?
Occorre depositare una domanda di registrazione.
Il deposito della domanda può avvenire presso l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi, in caso di registrazione nazionale, oppure presso l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO), in caso di registrazione comunitaria.
Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario e produce effetti in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione di più disegni o modelli (registrazione multipla). In certi casi, è possibile chiedere contemporaneamente che una data forma sia registrata come disegno o modello e come brevetto per modello d’utilità.
In virtù di alcuni accordi internazionali, è possibile procedere a registrazioni di disegni e modelli nazionali in più paesi contemporaneamente attraverso un’unica procedura (cd. registrazione internazionale)
Quali sono i requisiti di tutela?
I requisiti di accesso alla registrazione sono la novità e il carattere individuale.
La novità richiede l’assenza di divulgazione del disegno o modello anteriormente alla data della domanda di registrazione tramite ad esempio esposizioni in fiere, commercializzazione e pubblicità ecc…
Non è però considerata distruttiva della novità la divulgazione realizzata dallo stesso autore del design nei dodici mesi anteriori alla data di presentazione della domanda di registrazione (cd. periodo di grazia). Durante il periodo di grazia, infatti l’autore del design può mettere in commercio i prodotti realizzati per testare in concreto la risposta del pubblico e, quindi, l’opportunità o meno di procedere alla registrazione.
Il secondo requisito è il carattere individuale nel senso che il disegno o modello deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi altro disegno o modello che sia stato divulgato in precedenza.
Quanto dura la registrazione del design?
La registrazione del design dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rinnovabile fino ad un massimo di venticinque anni.
In caso di registrazione internazionale, la durata varia a seconda degli Stati designati e non può essere tuttavia inferiore a dieci anni dalla data del deposito, se questo deposito è stato oggetto di rinnovo, o cinque anni dalla data di deposito, nell’ipotesi di mancato rinnovo.
Posso tutelare il design senza registrare?
In Italia la disciplina non protegge la forma in assenza di registrazione, diversamente dalla normativa comunitaria in cui, però, la tutela del design non registrato dura appena tre anni.
I disegni e modelli possono essere tutelati anche dal diritto d’autore e, in questo caso, la durata del diritto di esclusiva è di settanta anni dalla morte dell’autore.
Servono però due requisiti: il carattere creativo per il quale è sufficiente, in buona sostanza, che il design sia stato creato dall’autore e non copiato da altri; e il valore artistico per il quale è richiesto la presenza di un particolare gradiente estetico e un riconoscimento collettivo dello stesso deducibile da mostre, esposizioni, recensioni e valutazioni d’insieme.
Le forme che caratterizzano il design possono anche essere tutelate come marchi registrati, purché abbiano carattere distintivo, devono cioè essere riconoscibili sul mercato come provenienti da una determinata impresa.
Quali sono i vantaggi di tutelare il design?
Il design, come tutti i diritti IP, non è solo l’arma di difesa contro le copie fatte da terzi, ma può essere utilizzato come strumento per reperire risorse da investire per lo sviluppo dell’impresa ad esempio tramite contratti di licenza o distribuzione.
Il design, come marchi e brevetti, possono essere inoltre offerti in garanzia per ottenere finanziamenti, senza contare i considerevoli benefici sotto il profilo fiscale dati dal sistema del Patent Box che consente di ridurre il carico fiscale sui proventi ottenuti dal suo sfruttamento.
Il Ministero dello Sviluppo Economico consente poi alle PMI di recuperare gran parte delle spese sostenute per la registrazione e l’assistenza del professionista incaricato di effettuarla.
L’importanza di affiancarsi ad un avvocato o specialista per la tutela del design
Il supporto di un professionista (consulente o avvocato specializzato in proprietà intellettuale e diritto industriale iscritti all’albo) è quanto mai indispensabile per l’impresa che voglia registrare, sia per valutare preventivamente la tutelabilità dell’innovazione estetica relativa al prodotto, sia per impostare corrette ed efficaci strategie, individuando, ad esempio, i Paesi in cui si vuole sfruttare la propria creazione.